sabato, Giugno 10 2023

I Social Network sono senza dubbio uno degli strumenti
principali di interazione sociale. Sono ormai entrati a far parte della
nostra quotidianità ed in molti casi hanno sostituito i tradizionali
strumenti di comunicazione (come il telefono) o reso addirittura
obsoleti alcuni mezzi ritenuti innovativi e irrinunciabili fino a
qualche anno fa (email ed sms ad esempio). Per capire la portata di
questo fenomeno basti pensare alla vertiginosa crescita di utenti che
si è registrata negli ultimi anni su community quali Facebook o
Twitter. Parliamo di numeri a 6 zeri in costante crescita di giorno in
giorno.

Da tutto ciò deriva la necessità di mettere in grande evidenza la
questione legata alla privacy e alla circolazione dei dati personali
sulla rete. Il problema riguarda ovviamente tutti i Paesi su scala
mondiale. Per quanto riguarda l’Italia, il legislatore e l’Autorità
garante della privacy hanno dato vita ad un “codice in materia di
protezione dei dati personali” (D.Lgs. n.196/2003) seguendo la
Direttiva UE 95/46. Il principio cardine di questo codice consiste nel
fatto che i dati sono di proprietà dell’utente fino al momento in cui
l’utente stesso non ne consente l’utilizzo ad un’azienda, o ad un
fruitore terzo. L’autorizzazione viene concessa, ad esempio, in
occasione della compilazione di un modulo di
adesione che consente l’accesso ad un sito. In ogni caso, però, il
contesto normativo attuale, sia in Italia che a livello Europeo, non
copre tutte quelle che sono state le ultime evoluzioni dei Social
network e di tutti quei provider che portano alla condivisione
di informazioni private che vanno oltre i soli dati personali. Le
problematiche ancora aperte sono molte: la protezione dei dati di
target specifici (come, ad esempio, i minori). Ma anche la mancanza di
una linea guida in materia di sicurezza dei service provider, per
scongiurare intrusione negli archivi ed impedire reati come il furto
d’identità o stalking. Sul piano etico inoltre ci sono
importanti nodi ancora da risolvere. Non bisogna dimenticare infatti
che spesso i Social Network permettono (o tollerano) la presenza di
gruppi che rappresentano idee controverse o estreme, senza praticarne
la censura. Ciò viene giustificato dagli stessi Social Network con
l’idea di rappresentare la realtà in tutte le sue sfaccettature, anche
quelle al limite della legalità. Un approccio più “etico” imporrebbe un
freno al proliferare di queste situazione controverse.

Ma esistono accorgimenti che gli utenti possono prendere in
considerazione al fine di tutelare i propri dati? Ecco cinque semplici regole dettate dal buon senso comune, per
provare a salvaguardare i nostri dati all’interno dei Social Network e
ridurre notevolmente il rischio di brutte sorprese o furti d’identità:

1. Al momento dell’iscrizione, è bene fornire i dati obbligatori ma non
è consigliabile aggiungere quelli non obbligatori (come foto, numeri
privati, professione o addirittura inclinazioni religiose o
politiche…);

2. Utilizzare sempre un nick-name, senza pubblicare apertamente la
propria identità personale (Nome e Cognome);

3. Limitarsi agli amici veri, senza fidarsi di tutti. Dietro ad un nome
sconosciuto può nascondersi un truffatore (sempre più diffusi i casi di
phishing o di “adescamento” on line);

4. Per evitare furti di foto ed evitare di esser spiati, è
consigliabile usare i Tag alle immagini e la chat invece dei messaggi
pubblici sul wall;

5. Essere sempre misurati nel comunicare, ogni parola scritta può
essere usata contro l’utente.

Ma che differenze esistono tra Europa e Stati Uniti sulla questione
della privacy nei social network?

Occorre fare una premessa storica sulle macro differenze fra i due
sistemi giuridici: infatti è bene precisare che la struttura del
diritto nei paesi cosiddetti di “common law” (come gli Usa) e nei paesi
cosiddetti di “civil law” (come l’Italia o la Spagna) è molto diversa.

Per quel che concerne la privacy nell’ordinamento di civil law,
generalmente il punto di partenza è costituito dal divieto, posto a
chiunque, di utilizzare i dati personali senza il consenso della
persona interessata: la persona è proprietaria dei dati e deve
autorizzarne l’uti li
zzo.Nell’ambito dei paesi della “common law” invece accade esattamente
l’opposto: la persona deve autorizzare il non utilizzo dei
dati che, altrimenti, sono liberamente soggetti a trattamento.

Una differenza enorme dal punto di vista concettuale, ma anche pratico,
che comporta ovviamente delle difficoltà nella normale applicazione
normativa. In linea generale gli utenti dei Social Network
internazionali sono, comunque, soggetti alla normativa del paese
d’origine del fornitore del servizio (ad esempio, nel caso di Facebook,
gli utenti italiani sono soggetti alla normativa statunitense). Al fine
di non incorrere in spiacevoli inconvenienti giurisdizionali,
sarebbe necessario conformare la regolamentazione giuridica in tema di
tutela della privacy alle versioni localizzate dei social network.

In definitiva, l’argomento della privacy su internet e nei social
network è un terreno selvaggio, ancora tutto da scoprire e
regolamentare. Ci vorrà del tempo ancora prima che la situazione trovi
una sua dimensione più sana e regolare. Per il momento è saggio
affidarsi al buon senso, per evitare rischi inutili e spiacevoli
imprevisti.

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