lunedì, Dicembre 2 2024

I Social Network sono senza dubbio uno degli strumenti principali di interazione sociale. Sono ormai entrati a far parte della nostra quotidianità ed in molti casi hanno sostituito i tradizionali strumenti di comunicazione (come il telefono) o reso addirittura obsoleti alcuni mezzi ritenuti innovativi e irrinunciabili fino a qualche anno fa (email ed sms ad esempio). Per capire la portata di questo fenomeno basti pensare alla vertiginosa crescita di utenti che si è registrata negli ultimi anni su community quali Facebook o Twitter. Parliamo di numeri a 6 zeri in costante crescita di giorno in giorno.

Da tutto ciò deriva la necessità di mettere in grande evidenza la questione legata alla privacy e alla circolazione dei dati personali sulla rete. Il problema riguarda ovviamente tutti i Paesi su scala mondiale. Per quanto riguarda l’Italia, il legislatore e l’Autorità garante della privacy hanno dato vita ad un “codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. n.196/2003) seguendo la Direttiva UE 95/46. Il principio cardine di questo codice consiste nel fatto che i dati sono di proprietà dell’utente fino al momento in cui l’utente stesso non ne consente l’utilizzo ad un’azienda, o ad un fruitore terzo. L’autorizzazione viene concessa, ad esempio, in occasione della compilazione di un modulo di adesione che consente l’accesso ad un sito. In ogni caso, però, il contesto normativo attuale, sia in Italia che a livello Europeo, non copre tutte quelle che sono state le ultime evoluzioni dei Social network e di tutti quei provider che portano alla condivisione di informazioni private che vanno oltre i soli dati personali. Le problematiche ancora aperte sono molte: la protezione dei dati di target specifici (come, ad esempio, i minori). Ma anche la mancanza di una linea guida in materia di sicurezza dei service provider, per scongiurare intrusione negli archivi ed impedire reati come il furto d’identità o stalking. Sul piano etico inoltre ci sono importanti nodi ancora da risolvere. Non bisogna dimenticare infatti che spesso i Social Network permettono (o tollerano) la presenza di gruppi che rappresentano idee controverse o estreme, senza praticarne la censura. Ciò viene giustificato dagli stessi Social Network con l’idea di rappresentare la realtà in tutte le sue sfaccettature, anche quelle al limite della legalità. Un approccio più “etico” imporrebbe un freno al proliferare di queste situazione controverse.

Ma esistono accorgimenti che gli utenti possono prendere in considerazione al fine di tutelare i propri dati? Ecco cinque semplici regole dettate dal buon senso comune, per provare a salvaguardare i nostri dati all’interno dei Social Network e ridurre notevolmente il rischio di brutte sorprese o furti d’identità:

1. Al momento dell’iscrizione, è bene fornire i dati obbligatori ma non è consigliabile aggiungere quelli non obbligatori (come foto, numeri privati, professione o addirittura inclinazioni religiose o politiche…);

2. Utilizzare sempre un nick-name, senza pubblicare apertamente la propria identità personale (Nome e Cognome);

3. Limitarsi agli amici veri, senza fidarsi di tutti. Dietro ad un nome sconosciuto può nascondersi un truffatore (sempre più diffusi i casi di phishing o di “adescamento” on line);

4. Per evitare furti di foto ed evitare di esser spiati, è consigliabile usare i Tag alle immagini e la chat invece dei messaggi pubblici sul wall;

5. Essere sempre misurati nel comunicare, ogni parola scritta può essere usata contro l’utente.

Ma che differenze esistono tra Europa e Stati Uniti sulla questione della privacy nei social network?

Occorre fare una premessa storica sulle macro differenze fra i due sistemi giuridici: infatti è bene precisare che la struttura del diritto nei paesi cosiddetti di “common law” (come gli Usa) e nei paesi cosiddetti di “civil law” (come l’Italia o la Spagna) è molto diversa.

Per quel che concerne la privacy nell’ordinamento di civil law, generalmente il punto di partenza è costituito dal divieto, posto a chiunque, di utilizzare i dati personali senza il consenso della persona interessata: la persona è proprietaria dei dati e deve autorizzarne l’utilizzo.Nell’ambito dei paesi della “common law” invece accade esattamente l’opposto: la persona deve autorizzare il non utilizzo dei dati che, altrimenti, sono liberamente soggetti a trattamento.

Una differenza enorme dal punto di vista concettuale, ma anche pratico, che comporta ovviamente delle difficoltà nella normale applicazione normativa. In linea generale gli utenti dei Social Network internazionali sono, comunque, soggetti alla normativa del paese d’origine del fornitore del servizio (ad esempio, nel caso di Facebook, gli utenti italiani sono soggetti alla normativa statunitense). Al fine di non incorrere in spiacevoli inconvenienti giurisdizionali, sarebbe necessario conformare la regolamentazione giuridica in tema di tutela della privacy alle versioni localizzate dei social network.

In definitiva, l’argomento della privacy su internet e nei social network è un terreno selvaggio, ancora tutto da scoprire e regolamentare. Ci vorrà del tempo ancora prima che la situazione trovi una sua dimensione più sana e regolare. Per il momento è saggio affidarsi al buon senso, per evitare rischi inutili e spiacevoli imprevisti.

Previous

L’uso d’Internet e la trasformazione dei rapporti sociali

Next

Io e gli altri. Dall’identità alla relazione

Check Also